Import-Export tra Europa e Tunisia

Per regola generale, tutti i prodotti sono liberi all’esportazione e all’importazione a eccezione di certi prodotti proibiti a titolo assoluto e di una lista molto limitatrice composta essenzialmente di prodotti sensibili. Questo elenco è regolarmente alleggerito nella prospettiva della liberalizzazione totale delle importazioni.

I prodotti liberi all’importazione-esportazione toccano la categoria di quelli necessari alla produzione realizzata dalle imprese totalmente esportatrici, così come le importazioni realizzate dagli operatori nei parchi di attività economiche.

Per i prodotti esclusi dal regime di libertà d’import -export: senza autorizzazione, mediando una domiciliazione dell’importazione presso una banca intermediaria autorizzata.
I prodotti sottomessi ad autorizzazione e di cui la richiesta, accompagnata dal contratto commerciale, è rilasciata presso l’intermediario autorizzato. Questa autorizzazione d’importazione è valida per 12 mesi (con pagamento) e 6 mesi (senza pagamento) e permette la realizzazione di importazioni frazionate per tutti i prodotti che copre. L’importazione o l’esportazione è fatta sotto la copertura di un’autorizzazione rilasciata dal Ministero incaricato del Commercio.

La legge sull’investimento, entrata in vigore l’1 aprile 2017, offre agli investitori nuovi vantaggi al fine di appoggiarli a sviluppare ancora di più le loro attività:

  • Franchigia totale dei diritti e delle tasse per i beni d’equipaggiamento, le materie prime e i semi-prodotti per le imprese totalmente esportatrici
  • Esonero dei diritti di dogana per le importazioni degli equipaggiamenti e delle materie prime provenienti dai Paesi dell’Unione europea, dai Paesi arabi e dalla Turchia e ciò conformemente alle disposizioni dell’Accordo d’Associazione con l´UE così che alle diverse convenzioni di libero scambio firmate tra la Tunisia, la Turchia e i Paesi arabi
  • Possibilità di messa in vendita dalle imprese che operano nei settori dell’industria e dei servizi, senza autorizzazione preliminare, di una parte delle loro produzioni o prestazioni di servizi e ciò nel limite di una proporzione che non supera il 30% dei loro fatturati

Le opportunità offerte dalla Tunisia agli imprenditori che puntano sull’import-export sono molto interessanti. L’ordinamento Tunisino offre numerose opportunità per gli investitori, anche quelli stranieri, e tra le attività potenzialmente vantaggiose ci sono certamente quelle di import-export, tramite società di Commercio Internazionale (Societé de commerce international).

Di fronte alla opportunità di costituire una società di diritto tunisino, consigliata per usufruire delle agevolazioni proposte dalla politica economica locale di attrazione degli investimenti esteri, gli imprenditori o aspiranti tali, troppo spesso non prestano la dovuta attenzione ai molteplici aspetti tecnico-giuridici che potrebbero, durante l’attività in loco, determinare l’insorgere di conseguenze negative o comunque difformi dalle proprie aspettative, tali da far incorrere l’investitore in costi inizialmente non previsti o prevedibili.

L’imprenditore che voglia dedicarsi all’import-export da e verso la Tunisia non può dare nulla per scontato, soprattutto in dipendenza dei prodotti che desidera importare e/o esportare.

Non basta infatti che vengano presi in considerazione i dati statistici relativi ai flussi di merci tra la Tunisia e il Paese o i Paesi interessati, né è sufficiente effettuare una indagine di mercato relativa al Paese di riferimento in termini di gusti e di marketing. Fondamentale è invece avere conoscenza della normativa locale, coordinata agli accordi bilaterali o plurilaterali siglati dalla Tunisia con i Paesi della Unione Europea o con i Paesi Terzi per l’abbattimento parziale o totale delle tariffe doganali.

Nelle attività di import-export, l’incidenza dei dazi sulle varie operazioni è uno dei fattori principali da cui dipenderà il margine di profitto finale su cui l’imprenditore può fare affidamento. L’apertura ai mercati esteri, infatti, oltre a rappresentare un importante fattore per la riduzione dei costi di produzione, può essere agevolata ed essere, quindi, un fattore per l’aumento del profitto in presenza di accordi di libero scambio o di unioni doganali fra i Paesi interessati.
Ove l’attività di import-export si limiti all’acquisto e rivendita di beni senza che su questi intervenga alcun processo di lavorazione, in presenza di un accordo di libero scambio tra il Paese di importazione e quello di esportazione, non si determinerebbe il significativo abbattimento dei dazi relativi all’operazione di esportazione.

Nel caso in cui, invece, il bene importato nel primo Paese subisca, all’interno dello stesso, una lavorazione idonea ad attestarne l’origine nel Paese stesso (origine preferenziale), la presenza di un simile accordo determinerebbe la convenienza economica dell’operazione di esportazione.
A tale proposito è utile ricordare che, già dall’1 gennaio 2008, la Tunisia fa parte della zona di libero scambio con l’Unione Europea. La Tunisia è altresì membro dell’Area Araba Allargata di Libero Scambio, di cui fanno parte anche Algeria, Arabia Saudita, Palestina, Bahrein, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Oman, Quatar, Sudan, Siria e Yemen ed è parte, tra gli altri, di accordi di libero scambio con l’EFTA, con la Turchia e con vari Paesi africani.

Date queste premesse, e in considerazione dei notevoli vantaggi legati alla delocalizzazione delle attività produttive in Tunisia (basso costo dei fattori di produzione e delle materie prime), per chi voglia costituire una società di import-export in Tunisia, sarà consigliabile che le merci in uscita dal Paese vengano prodotte o almeno in parte lavorate o trasformate nel territorio tunisino, così da poter godere dell’abbattimento dei dazi (previsto anche nel caso in cui il segmento produttivo determinato in Tunisia non sia di notevole entità ma sia sufficiente ad attribuire origine tunisina alle merci). Infatti, al fine dell’attribuzione dell’origine preferenziale alle merci che abbiano subito una fase di lavorazione in Tunisia, bisogna tenere in considerazione le norme vigenti in materia di cumulo dell’origine, che consentono di sommare, al fine dell’attribuzione dell’origine preferenziale alle merci, le lavorazioni svolte in più Paesi.

Fatte le opportune preliminari valutazioni economiche e giuridiche sui prodotti da importare ed esportare e sui mercati di riferimento e scelta la Tunisia come Paese ove costituire la sede della propria impresa di import-export, si potrà, quindi, procedere alla costituzione della società di diritto tunisino che abbia ad oggetto tale attività. La scelta di esportare beni totalmente o parzialmente prodotti o lavorati in loco è funzionale, oltre che alla fruizione di vantaggi relativi alle tariffe doganali, anche alla fruizione di altri rilevanti vantaggi fiscali previsti dalla normativa locale.

Le Società di import-export costituite secondo il diritto tunisino sono regolate da una legislazione speciale, e in particolare dalla legge n. 94-42 del 1994, dall’Arreté del Ministro dell’Economia del 12/04/1994, successivamente integrato dall’Arreté del Ministro del Commercio del 28/04/1999, dall’Arretè del Ministro del Commercio del 10/09/1996 poi integrato il 03/12/1998. In deroga alla regola generale secondo cui le Società che operano significativamente sul mercato locale non possono essere costituite come società non-residenti (cosiddetta “tunisizzazione” delle società commerciali), le Societés de commerce international possono essere partecipate, anche per più del 66%, da persone fisiche o enti stranieri o tunisini non residenti. Pertanto, tali Società possono essere costituite sia come società residenti (con meno del 66% del capitale detenuto da soggetti non residenti e/o non tunisini) che come società non residenti o off-shore (con più del 66% delle quote detenute da soggetti stranieri o non residenti).

Perché una società di import-export venga costituita, è comunque necessario che sia versato un capitale sociale non inferiore a 150.000 dinari. Se il «promotore della società» è un soggetto di età inferiore a 40 anni, di nazionalità tunisina, che detenga almeno il 51% delle quote della società, che abbia il titolo di studio richiesto (diplome d’enseignement supérieur) e che dichiari di volersi dedicare a tempo pieno all’attività della società è previsto un capitale sociale minimo pari a 20.000 dinari.

È, poi, adempimento necessario l’attestazione di avvenuto deposito al Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) di una dichiarazione di investimento che indichi il progetto di investimento sociale.
Le società exported oriented (anche di commercio internazionale) che realizzino almeno l’80% delle vendite attraverso operazioni di esportazione dalla Tunisia verso altri Paesi, beneficiano di un regime fiscale particolarmente favorevole: dalla totale franchigia dei diritti e delle tasse di importazione dei beni e dei prodotti necessari all’attività della società, alla sospensione della tassa sul valore aggiunto relativa ai beni, servizi e prodotti acquistati localmente e funzionali all’attività, all’applicazione del regime di esenzione fiscale all’importazione applicabile anche alle automobili, purché utilitarie (e non classificate come “turistiche”), e funzionali all’esercizio dell’attività, oltre all’esenzione fiscale all’importazione dei propri effetti personali e di una automobile, anche se classificata come «turistica» per ciascun membro straniero.

Per tutti coloro che intendano costituire una società in Tunisia, soprattutto nel caso in cui si voglia intraprendere un’attività di import-export è consigliabile chiedere preliminarmente la consulenza di professionisti specializzati, sia nella fase preliminare di fattibilità, sia nella successiva fase di costituzione della Società, e di determinazione dell’assetto e dell’oggetto sociale, che nella fase di contrattualizzazione e determinazione delle relazioni commerciali con fornitori e distributori dei prodotti importati ed esportati. L’assenza di adeguata assistenza professionale in materia contrattualistica e la conseguente carenza di documentazione doganale chiara può aumentare il rischio di contenzioso tra le parti e di incrinare da subito relazioni commerciali altrimenti favorevoli e durature.

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