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La disciplina familiare in materia di divorzio in Tunisia non si differenzia
troppo da quella italiana. Infatti, sul piano procedurale e sostanziale, le
normative delle due nazioni presentano una struttura di massima comune.
Nel dettaglio, comunque, si riscontrano alcune differenze. Vediamo di
ripercorrere insieme i punti nodali di questo istituto, rammentando, tra le
differenze più sensibili, la mancanza di una fase di separazione coniugale
che, invece, è presente nel diritto di famiglia italiano.
Il principale testo normativo di riferimento in materia di divorzio è il codice
dello status personale tunisino il quale, si evidenzia, non prevede il ripudio.
Le forme di divorzio
Il diritto tunisino presenta tre differenti modelli di divorzio e sono:
Il divorzio per mutuo consenso o consensuale;
Il divorzio per pregiudizio (o semplicemente con addebito);
Il divorzio promosso da uno dei due sposi;
La forma consensuale prevede che i due coniugi presentino all’autorità
giudiziaria competente un accordo espresso sulla domanda di divorzio e sulle
sue conseguenze. Il Giudice, sentiti i coniugi, si pronuncerà sul divorzio. Le
modifiche proposte, in sede di udienza, da una delle parti, hanno validità solo
in caso di assenso dell’altro coniuge.
Altra forma prevista dall’ordinamento tunisino è la domanda di divorzio in
ragione di un pregiudizio. Questa procedura, di norma, si attiva qualora un
coniuge è venuto meno agli obblighi matrimoniali, tanto da poter arrecare (o
aver arrecato) pregiudizio all’altro. Si possono citare a titolo di esempio:
l’adulterio, le violenze familiari, il fatto che il marito non sopperisca ai bisogni
economici della sposa e dei figli, l’abbandono della casa coniugale o più
semplicemente il mancato rispetto di uno degli obblighi fissati dal contratto di
matrimonio.
Questa forma di divorzio prevede la possibilità, da parte di colui che
promuove la domanda giudiziale, di vedersi riconosciuto un indennizzo a
titolo di risarcimento del danno per il pregiudizio patito.
Una terza forma, prevista dall’art. 31 del codice dello Status Personale
Tunisino, è quella del divorzio promosso da uno degli sposi. Quest’ultima
soluzione si differenzia dalle precedenti in quanto la domanda può essere
promossa da un coniuge senza la necessità di un motivo che ne giustifichi la
richiesta e, comunque, senza il consenso del congiunto.
In questo caso, però, il coniuge che non ha promosso il divorzio può
richiedere come corrispettivo un indennizzo che verrà dal giudice liquidato in
via equitativa.
Le misure provvisorie
La sentenza di divorzio viene pronunciata solamente dopo uno o più tentativi
di conciliazione. Il numero delle udienze varia in base alla presenza di minori.
In caso di fallimento nella conciliazione, il Presidente del Tribunale adotta le
misure urgenti necessarie, concernenti: la residenza dei coniugi, l’assegno
alimentare e di mantenimento, la custodia dei figli ed il conseguente diritto di
visita.
Tali provvedimenti urgenti vengono assunti per mezzo di ordinanza e sono
suscettibili di revisione.
Il Giudice, nella suddetta procedura, può agire d’ufficio, anche se è previsto
che le parti possano, di comune accordo, stabilire in autonomia tutte o parte
delle condizioni di divorzio. L’unico limite posto è rappresentato dalla tutela
dell’interesse dei minori. Conseguentemente, non sono ammesse condizioni
che violino il succitato interesse.
Le conseguenze del divorzio
Effetti sulla persona degli ex-sposi
La sentenza di divorzio viene trascritta sul registro di stato civile e la moglie
divorziata non può risposarsi se non dopo aver osservato un termine minimo
di tre mesi dal giudicato.
Effetti sui beni degli sposi
Il diritto islamico prevede come regime matrimoniale quello della separazione
dei beni. Conseguentemente, ciascuno dispone liberamente dei propri beni
durante il matrimonio e dopo la sua dissoluzione.
Per quanto riguarda la dote, ancora presente nel diritto tunisino, vi possono
essere due differenti situazioni:
Se il matrimonio è stato consumato: la dote ed i regali rimangono di proprietà
della sposa, qualunque sia la causa del divorzio. In caso di mancato
versamento della dote al momento del matrimonio, questa deve essere
versata al momento del divorzio;
Se il matrimonio non è stato consumato: la sposa ha diritto a metà della dote,
anche qualora abbia responsabilità nel divorzio. Peraltro se la separazione le
fosse imputabile avrebbe l’obbligo di restituire tutti i regali (secondo la loro
consistenza) ricevuti fino al giorno del divorzio;
Per quanto invece riguarda la casa familiare, questa, di norma è assegnata al
coniuge che ottenga la custodia della prole.
Le conseguenze pecuniarie
Il marito, in qualità di capo famiglia, deve sopperire ai bisogni della moglie
durante tutta la durata del matrimonio a condizione che la moglie adempia ai
suoi doveri coniugali. Il suddetto obbligo del marito è esistente anche al
cessare del matrimonio; infatti, lo stesso è tenuto a versare un assegno
familiare nei confronti dell’ex coniuge.
Qualora, nel caso di matrimonio consumato, vi sia stato un pregiudizio
materiale, lo stesso dà luogo ad una equa riparazione a scelta del coniuge tra
il versamento forfettario di un capitale oppure di una rendita pagabile
mensilmente.
L’ammontare della rendita viene fissata dal giudice sulla base: della durata
del matrimonio, dell’età degli sposi, del tenore di vita dei coniugi in costanza
di matrimonio. Come avviene anche in Italia, la succitata rendita è soggetta a
revisione in caso di modifica delle condizioni di vita di uno dei coniugi ed il
diritto a percepirla cessa nel caso in cui il beneficiario contragga nozze.
Nel matrimonio non consumato, invece, qualora vi sia stato un pregiudizio
materiale, si dà luogo ad una riparazione pecuniaria una tantum lasciata al
discreto apprezzamento del giudice in base ai requisiti sopra richiamati.
Conseguenze del divorzio sulla prole
Prima del 1993, tutte le decisioni relative alla prole erano appannaggio del
padre. In seguito alla riforma, sulla presente materia, sono stati ampliati i
poteri conferiti alla madre.
Per il diritto tunisino la custodia consiste nell’educazione della prole e
nell’assicurare la protezione della stessa nella propria abitazione.
In caso di divorzio, l’affidamento viene conferito ad uno dei genitori con
principale considerazione dell’interesse del minore. La legge tunisina indica
ulteriori criteri per la scelta del titolare del diritto di custodia, quali ad esempio:
essere in grado di sopperire ai bisogni della prole e indenne da malattie
contagiose, avere a disposizione (nel caso del padre) una donna che si
assuma in parte l’incombenza della custodia, essere non sposato (nel caso
della madre) a meno che il giudice non valuti l’unione come conforme
all’interesse della prole.
Una curiosità è legata al fattore religioso. Infatti, la madre di religione diversa
da quella musulmana non è privata dall’esercizio del diritto all’affidamento.
Per contro, però, la famiglia non potrà beneficiare del medesimo diritto finché
il minore non avrà compiuto i cinque anni ed inoltre deve essere garantita
l’inesistenza di un rischio di educazione religiosa differente rispetto a quella
del padre.
La custodia può essere, in alcuni casi, revocata al suo titolare e ad ogni modo
l’altro genitore può esercitare il diritto di visita.
Per ciò che riguarda il profilo economico, vi è anche in Tunisia un obbligo
pecuniario al mantenimento della prole che dura sino alla maggiore età o
qualora il figlio prosegua negli studi sino ai venticinque anni. La figlia, invece,
ha diritto al mantenimento finché non disponga di risorse personali proprie o,
comunque, fino al proprio matrimonio.
La disciplina del divorzio sopradescritta presenta peculiarità applicabili anche
alle coppie miste o straniere che comunque vogliano usufruire della
procedura esposta in questa rubrica.
La disciplina familiare in materia di divorzio in Tunisia non si differenzia
troppo da quella italiana. Infatti, sul piano procedurale e sostanziale, le
normative delle due nazioni presentano una struttura di massima comune.
Nel dettaglio, comunque, si riscontrano alcune differenze. Vediamo di
ripercorrere insieme i punti nodali di questo istituto, rammentando, tra le
differenze più sensibili, la mancanza di una fase di separazione coniugale
che, invece, è presente nel diritto di famiglia italiano.
Il principale testo normativo di riferimento in materia di divorzio è il codice
dello status personale tunisino il quale, si evidenzia, non prevede il ripudio.
Le forme di divorzio
Il diritto tunisino presenta tre differenti modelli di divorzio e sono:
La forma consensuale prevede che i due coniugi presentino all’autorità
giudiziaria competente un accordo espresso sulla domanda di divorzio e sulle
sue conseguenze. Il Giudice, sentiti i coniugi, si pronuncerà sul divorzio. Le
modifiche proposte, in sede di udienza, da una delle parti, hanno validità solo
in caso di assenso dell’altro coniuge.
Altra forma prevista dall’ordinamento tunisino è la domanda di divorzio in
ragione di un pregiudizio. Questa procedura, di norma, si attiva qualora un
coniuge è venuto meno agli obblighi matrimoniali, tanto da poter arrecare (o
aver arrecato) pregiudizio all’altro. Si possono citare a titolo di esempio:
l’adulterio, le violenze familiari, il fatto che il marito non sopperisca ai bisogni
economici della sposa e dei figli, l’abbandono della casa coniugale o più
semplicemente il mancato rispetto di uno degli obblighi fissati dal contratto di
matrimonio.
Questa forma di divorzio prevede la possibilità, da parte di colui che
promuove la domanda giudiziale, di vedersi riconosciuto un indennizzo a
titolo di risarcimento del danno per il pregiudizio patito.
Una terza forma, prevista dall’art. 31 del codice dello Status Personale
Tunisino, è quella del divorzio promosso da uno degli sposi. Quest’ultima
soluzione si differenzia dalle precedenti in quanto la domanda può essere
promossa da un coniuge senza la necessità di un motivo che ne giustifichi la
richiesta e, comunque, senza il consenso del congiunto.
In questo caso, però, il coniuge che non ha promosso il divorzio può
richiedere come corrispettivo un indennizzo che verrà dal giudice liquidato in
via equitativa.
Le misure provvisorie
La sentenza di divorzio viene pronunciata solamente dopo uno o più tentativi
di conciliazione. Il numero delle udienze varia in base alla presenza di minori.
In caso di fallimento nella conciliazione, il Presidente del Tribunale adotta le
misure urgenti necessarie, concernenti: la residenza dei coniugi, l’assegno
alimentare e di mantenimento, la custodia dei figli ed il conseguente diritto di
visita.
Tali provvedimenti urgenti vengono assunti per mezzo di ordinanza e sono
suscettibili di revisione.
Il Giudice, nella suddetta procedura, può agire d’ufficio, anche se è previsto
che le parti possano, di comune accordo, stabilire in autonomia tutte o parte
delle condizioni di divorzio. L’unico limite posto è rappresentato dalla tutela
dell’interesse dei minori. Conseguentemente, non sono ammesse condizioni
che violino il succitato interesse.
Le conseguenze del divorzio
La sentenza di divorzio viene trascritta sul registro di stato civile e la moglie
divorziata non può risposarsi se non dopo aver osservato un termine minimo
di tre mesi dal giudicato.
Il diritto islamico prevede come regime matrimoniale quello della separazione
dei beni. Conseguentemente, ciascuno dispone liberamente dei propri beni
durante il matrimonio e dopo la sua dissoluzione.
Per quanto riguarda la dote, ancora presente nel diritto tunisino, vi possono
essere due differenti situazioni:
proprietà della sposa, qualunque sia la causa del divorzio. In caso di mancato
versamento della dote al momento del matrimonio, questa deve essere
versata al momento del divorzio;
dote, anche qualora abbia responsabilità nel divorzio. Peraltro se la
separazione le fosse imputabile avrebbe l’obbligo di restituire tutti i regali
(secondo la loro consistenza) ricevuti fino al giorno del divorzio;
Per quanto invece riguarda la casa familiare, questa, di norma è assegnata al
coniuge che ottenga la custodia della prole.
Le conseguenze pecuniarie
Il marito, in qualità di capo famiglia, deve sopperire ai bisogni della moglie
durante tutta la durata del matrimonio a condizione che la moglie adempia ai
suoi doveri coniugali. Il suddetto obbligo del marito è esistente anche al
cessare del matrimonio; infatti, lo stesso è tenuto a versare un assegno
familiare nei confronti dell’ex coniuge.
Qualora, nel caso di matrimonio consumato, vi sia stato un pregiudizio
materiale, lo stesso dà luogo ad una equa riparazione a scelta del coniuge tra
il versamento forfettario di un capitale oppure di una rendita pagabile
mensilmente.
L’ammontare della rendita viene fissata dal giudice sulla base: della durata
del matrimonio, dell’età degli sposi, del tenore di vita dei coniugi in costanza
di matrimonio. Come avviene anche in Italia, la succitata rendita è soggetta a
revisione in caso di modifica delle condizioni di vita di uno dei coniugi ed il
diritto a percepirla cessa nel caso in cui il beneficiario contragga nozze.
Nel matrimonio non consumato, invece, qualora vi sia stato un pregiudizio
materiale, si dà luogo ad una riparazione pecuniaria una tantum lasciata al
discreto apprezzamento del giudice in base ai requisiti sopra richiamati.
Conseguenze del divorzio sulla prole
Prima del 1993, tutte le decisioni relative alla prole erano appannaggio del
padre. In seguito alla riforma, sulla presente materia, sono stati ampliati i
poteri conferiti alla madre.
Per il diritto tunisino la custodia consiste nell’educazione della prole e
nell’assicurare la protezione della stessa nella propria abitazione.
In caso di divorzio, l’affidamento viene conferito ad uno dei genitori con
principale considerazione dell’interesse del minore. La legge tunisina indica
ulteriori criteri per la scelta del titolare del diritto di custodia, quali ad esempio:
essere in grado di sopperire ai bisogni della prole e indenne da malattie
contagiose, avere a disposizione (nel caso del padre) una donna che si
assuma in parte l’incombenza della custodia, essere non sposato (nel caso
della madre) a meno che il giudice non valuti l’unione come conforme
all’interesse della prole.
Una curiosità è legata al fattore religioso. Infatti, la madre di religione diversa
da quella musulmana non è privata dall’esercizio del diritto all’affidamento.
Per contro, però, la famiglia non potrà beneficiare del medesimo diritto finché
il minore non avrà compiuto i cinque anni ed inoltre deve essere garantita
l’inesistenza di un rischio di educazione religiosa differente rispetto a quella
del padre.
La custodia può essere, in alcuni casi, revocata al suo titolare e ad ogni modo
l’altro genitore può esercitare il diritto di visita.
Per ciò che riguarda il profilo economico, vi è anche in Tunisia un obbligo
pecuniario al mantenimento della prole che dura sino alla maggiore età o
qualora il figlio prosegua negli studi sino ai venticinque anni. La figlia, invece,
ha diritto al mantenimento finché non disponga di risorse personali proprie o,
comunque, fino al proprio matrimonio.
La disciplina del divorzio sopra descritta presenta peculiarità applicabili anche
alle coppie miste o straniere che comunque vogliano usufruire della
procedura esposta in questa rubrica.
Le forme di divorzio
Il diritto tunisino presenta tre differenti modelli di divorzio e sono:
Il divorzio per mutuo consenso o consensuale;
Il divorzio per pregiudizio (o semplicemente con addebito);
Il divorzio promosso da uno dei due sposi;
La forma consensuale prevede che i due coniugi presentino all’autorità
giudiziaria competente un accordo espresso sulla domanda di divorzio e sulle
sue conseguenze. Il Giudice, sentiti i coniugi, si pronuncerà sul divorzio. Le
modifiche proposte, in sede di udienza, da una delle parti, hanno validità solo
in caso di assenso dell’altro coniuge.
Altra forma prevista dall’ordinamento tunisino è la domanda di divorzio in
ragione di un pregiudizio. Questa procedura, di norma, si attiva qualora un
coniuge è venuto meno agli obblighi matrimoniali, tanto da poter arrecare (o
aver arrecato) pregiudizio all’altro. Si possono citare a titolo di esempio:
l’adulterio, le violenze familiari, il fatto che il marito non sopperisca ai bisogni
economici della sposa e dei figli, l’abbandono della casa coniugale o più
semplicemente il mancato rispetto di uno degli obblighi fissati dal contratto di
matrimonio.
Questa forma di divorzio prevede la possibilità, da parte di colui che
promuove la domanda giudiziale, di vedersi riconosciuto un indennizzo a
titolo di risarcimento del danno per il pregiudizio patito.
Una terza forma, prevista dall’art. 31 del codice dello Status Personale
Tunisino, è quella del divorzio promosso da uno degli sposi. Quest’ultima
soluzione si differenzia dalle precedenti in quanto la domanda può essere
promossa da un coniuge senza la necessità di un motivo che ne giustifichi la
richiesta e, comunque, senza il consenso del congiunto.
In questo caso, però, il coniuge che non ha promosso il divorzio può
richiedere come corrispettivo un indennizzo che verrà dal giudice liquidato in
via equitativa.
Le misure provvisorie
La sentenza di divorzio viene pronunciata solamente dopo uno o più tentativi
di conciliazione. Il numero delle udienze varia in base alla presenza di minori.
In caso di fallimento nella conciliazione, il Presidente del Tribunale adotta le
misure urgenti necessarie, concernenti: la residenza dei coniugi, l’assegno
alimentare e di mantenimento, la custodia dei figli ed il conseguente diritto di
visita.
Tali provvedimenti urgenti vengono assunti per mezzo di ordinanza e sono
suscettibili di revisione.
Il Giudice, nella suddetta procedura, può agire d’ufficio, anche se è previsto
che le parti possano, di comune accordo, stabilire in autonomia tutte o parte
delle condizioni di divorzio. L’unico limite posto è rappresentato dalla tutela
dell’interesse dei minori. Conseguentemente, non sono ammesse condizioni
che violino il succitato interesse.
Le conseguenze del divorzio
Effetti sulla persona degli ex-sposi
La sentenza di divorzio viene trascritta sul registro di stato civile e la moglie
divorziata non può risposarsi se non dopo aver osservato un termine minimo
di tre mesi dal giudicato.
Effetti sui beni degli sposi
Il diritto islamico prevede come regime matrimoniale quello della separazione
dei beni. Conseguentemente, ciascuno dispone liberamente dei propri beni
durante il matrimonio e dopo la sua dissoluzione.
Per quanto riguarda la dote, ancora presente nel diritto tunisino, vi possono
essere due differenti situazioni:
Se il matrimonio è stato consumato: la dote ed i regali rimangono di proprietà
della sposa, qualunque sia la causa del divorzio. In caso di mancato
versamento della dote al momento del matrimonio, questa deve essere
versata al momento del divorzio;
Se il matrimonio non è stato consumato: la sposa ha diritto a metà della dote,
anche qualora abbia responsabilità nel divorzio. Peraltro se la separazione le
fosse imputabile avrebbe l’obbligo di restituire tutti i regali (secondo la loro
consistenza) ricevuti fino al giorno del divorzio;
Per quanto invece riguarda la casa familiare, questa, di norma è assegnata al
coniuge che ottenga la custodia della prole.
Le conseguenze pecuniarie
Il marito, in qualità di capo famiglia, deve sopperire ai bisogni della moglie
durante tutta la durata del matrimonio a condizione che la moglie adempia ai
suoi doveri coniugali. Il suddetto obbligo del marito è esistente anche al
cessare del matrimonio; infatti, lo stesso è tenuto a versare un assegno
familiare nei confronti dell’ex coniuge.
Qualora, nel caso di matrimonio consumato, vi sia stato un pregiudizio
materiale, lo stesso dà luogo ad una equa riparazione a scelta del coniuge tra
il versamento forfettario di un capitale oppure di una rendita pagabile
mensilmente.
L’ammontare della rendita viene fissata dal giudice sulla base: della durata
del matrimonio, dell’età degli sposi, del tenore di vita dei coniugi in costanza
di matrimonio. Come avviene anche in Italia, la succitata rendita è soggetta a
revisione in caso di modifica delle condizioni di vita di uno dei coniugi ed il
diritto a percepirla cessa nel caso in cui il beneficiario contragga nozze.
Nel matrimonio non consumato, invece, qualora vi sia stato un pregiudizio
materiale, si dà luogo ad una riparazione pecuniaria una tantum lasciata al
discreto apprezzamento del giudice in base ai requisiti sopra richiamati.
Conseguenze del divorzio sulla prole
Prima del 1993, tutte le decisioni relative alla prole erano appannaggio del
padre. In seguito alla riforma, sulla presente materia, sono stati ampliati i
poteri conferiti alla madre.
Per il diritto tunisino la custodia consiste nell’educazione della prole e
nell’assicurare la protezione della stessa nella propria abitazione.
In caso di divorzio, l’affidamento viene conferito ad uno dei genitori con
principale considerazione dell’interesse del minore. La legge tunisina indica
ulteriori criteri per la scelta del titolare del diritto di custodia, quali ad esempio:
essere in grado di sopperire ai bisogni della prole e indenne da malattie
contagiose, avere a disposizione (nel caso del padre) una donna che si
assuma in parte l’incombenza della custodia, essere non sposato (nel caso
della madre) a meno che il giudice non valuti l’unione come conforme
all’interesse della prole.
Una curiosità è legata al fattore religioso. Infatti, la madre di religione diversa
da quella musulmana non è privata dall’esercizio del diritto all’affidamento.
Per contro, però, la famiglia non potrà beneficiare del medesimo diritto finché
il minore non avrà compiuto i cinque anni ed inoltre deve essere garantita
l’inesistenza di un rischio di educazione religiosa differente rispetto a quella
del padre.
La custodia può essere, in alcuni casi, revocata al suo titolare e ad ogni modo
l’altro genitore può esercitare il diritto di visita.
Per ciò che riguarda il profilo economico, vi è anche in Tunisia un obbligo
pecuniario al mantenimento della prole che dura sino alla maggiore età o
qualora il figlio prosegua negli studi sino ai venticinque anni. La figlia, invece,
ha diritto al mantenimento finché non disponga di risorse personali proprie o,
comunque, fino al proprio matrimonio.
La disciplina del divorzio sopradescritta presenta peculiarità applicabili anche
alle coppie miste o straniere che comunque vogliano usufruire della
procedura esposta in questa rubrica.
La disciplina familiare in materia di divorzio in Tunisia non si differenzia
troppo da quella italiana. Infatti, sul piano procedurale e sostanziale, le
normative delle due nazioni presentano una struttura di massima comune.
Nel dettaglio, comunque, si riscontrano alcune differenze. Vediamo di
ripercorrere insieme i punti nodali di questo istituto, rammentando, tra le
differenze più sensibili, la mancanza di una fase di separazione coniugale
che, invece, è presente nel diritto di famiglia italiano.
Il principale testo normativo di riferimento in materia di divorzio è il codice
dello status personale tunisino il quale, si evidenzia, non prevede il ripudio.
Le forme di divorzio
Il diritto tunisino presenta tre differenti modelli di divorzio e sono:
La forma consensuale prevede che i due coniugi presentino all’autorità
giudiziaria competente un accordo espresso sulla domanda di divorzio e sulle
sue conseguenze. Il Giudice, sentiti i coniugi, si pronuncerà sul divorzio. Le
modifiche proposte, in sede di udienza, da una delle parti, hanno validità solo
in caso di assenso dell’altro coniuge.
Altra forma prevista dall’ordinamento tunisino è la domanda di divorzio in
ragione di un pregiudizio. Questa procedura, di norma, si attiva qualora un
coniuge è venuto meno agli obblighi matrimoniali, tanto da poter arrecare (o
aver arrecato) pregiudizio all’altro. Si possono citare a titolo di esempio:
l’adulterio, le violenze familiari, il fatto che il marito non sopperisca ai bisogni
economici della sposa e dei figli, l’abbandono della casa coniugale o più
semplicemente il mancato rispetto di uno degli obblighi fissati dal contratto di
matrimonio.
Questa forma di divorzio prevede la possibilità, da parte di colui che
promuove la domanda giudiziale, di vedersi riconosciuto un indennizzo a
titolo di risarcimento del danno per il pregiudizio patito.
Una terza forma, prevista dall’art. 31 del codice dello Status Personale
Tunisino, è quella del divorzio promosso da uno degli sposi. Quest’ultima
soluzione si differenzia dalle precedenti in quanto la domanda può essere
promossa da un coniuge senza la necessità di un motivo che ne giustifichi la
richiesta e, comunque, senza il consenso del congiunto.
In questo caso, però, il coniuge che non ha promosso il divorzio può
richiedere come corrispettivo un indennizzo che verrà dal giudice liquidato in
via equitativa.
Le misure provvisorie
La sentenza di divorzio viene pronunciata solamente dopo uno o più tentativi
di conciliazione. Il numero delle udienze varia in base alla presenza di minori.
In caso di fallimento nella conciliazione, il Presidente del Tribunale adotta le
misure urgenti necessarie, concernenti: la residenza dei coniugi, l’assegno
alimentare e di mantenimento, la custodia dei figli ed il conseguente diritto di
visita.
Tali provvedimenti urgenti vengono assunti per mezzo di ordinanza e sono
suscettibili di revisione.
Il Giudice, nella suddetta procedura, può agire d’ufficio, anche se è previsto
che le parti possano, di comune accordo, stabilire in autonomia tutte o parte
delle condizioni di divorzio. L’unico limite posto è rappresentato dalla tutela
dell’interesse dei minori. Conseguentemente, non sono ammesse condizioni
che violino il succitato interesse.
Le conseguenze del divorzio
La sentenza di divorzio viene trascritta sul registro di stato civile e la moglie
divorziata non può risposarsi se non dopo aver osservato un termine minimo
di tre mesi dal giudicato.
Il diritto islamico prevede come regime matrimoniale quello della separazione
dei beni. Conseguentemente, ciascuno dispone liberamente dei propri beni
durante il matrimonio e dopo la sua dissoluzione.
Per quanto riguarda la dote, ancora presente nel diritto tunisino, vi possono
essere due differenti situazioni:
proprietà della sposa, qualunque sia la causa del divorzio. In caso di mancato
versamento della dote al momento del matrimonio, questa deve essere
versata al momento del divorzio;
dote, anche qualora abbia responsabilità nel divorzio. Peraltro se la
separazione le fosse imputabile avrebbe l’obbligo di restituire tutti i regali
(secondo la loro consistenza) ricevuti fino al giorno del divorzio;
Per quanto invece riguarda la casa familiare, questa, di norma è assegnata al
coniuge che ottenga la custodia della prole.
Le conseguenze pecuniarie
Il marito, in qualità di capo famiglia, deve sopperire ai bisogni della moglie
durante tutta la durata del matrimonio a condizione che la moglie adempia ai
suoi doveri coniugali. Il suddetto obbligo del marito è esistente anche al
cessare del matrimonio; infatti, lo stesso è tenuto a versare un assegno
familiare nei confronti dell’ex coniuge.
Qualora, nel caso di matrimonio consumato, vi sia stato un pregiudizio
materiale, lo stesso dà luogo ad una equa riparazione a scelta del coniuge tra
il versamento forfettario di un capitale oppure di una rendita pagabile
mensilmente.
L’ammontare della rendita viene fissata dal giudice sulla base: della durata
del matrimonio, dell’età degli sposi, del tenore di vita dei coniugi in costanza
di matrimonio. Come avviene anche in Italia, la succitata rendita è soggetta a
revisione in caso di modifica delle condizioni di vita di uno dei coniugi ed il
diritto a percepirla cessa nel caso in cui il beneficiario contragga nozze.
Nel matrimonio non consumato, invece, qualora vi sia stato un pregiudizio
materiale, si dà luogo ad una riparazione pecuniaria una tantum lasciata al
discreto apprezzamento del giudice in base ai requisiti sopra richiamati.
Conseguenze del divorzio sulla prole
Prima del 1993, tutte le decisioni relative alla prole erano appannaggio del
padre. In seguito alla riforma, sulla presente materia, sono stati ampliati i
poteri conferiti alla madre.
Per il diritto tunisino la custodia consiste nell’educazione della prole e
nell’assicurare la protezione della stessa nella propria abitazione.
In caso di divorzio, l’affidamento viene conferito ad uno dei genitori con
principale considerazione dell’interesse del minore. La legge tunisina indica
ulteriori criteri per la scelta del titolare del diritto di custodia, quali ad esempio:
essere in grado di sopperire ai bisogni della prole e indenne da malattie
contagiose, avere a disposizione (nel caso del padre) una donna che si
assuma in parte l’incombenza della custodia, essere non sposato (nel caso
della madre) a meno che il giudice non valuti l’unione come conforme
all’interesse della prole.
Una curiosità è legata al fattore religioso. Infatti, la madre di religione diversa
da quella musulmana non è privata dall’esercizio del diritto all’affidamento.
Per contro, però, la famiglia non potrà beneficiare del medesimo diritto finché
il minore non avrà compiuto i cinque anni ed inoltre deve essere garantita
l’inesistenza di un rischio di educazione religiosa differente rispetto a quella
del padre.
La custodia può essere, in alcuni casi, revocata al suo titolare e ad ogni modo
l’altro genitore può esercitare il diritto di visita.
Per ciò che riguarda il profilo economico, vi è anche in Tunisia un obbligo
pecuniario al mantenimento della prole che dura sino alla maggiore età o
qualora il figlio prosegua negli studi sino ai venticinque anni. La figlia, invece,
ha diritto al mantenimento finché non disponga di risorse personali proprie o,
comunque, fino al proprio matrimonio.
La disciplina del divorzio sopra descritta presenta peculiarità applicabili anche
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